Statuti

Tanto per l’amministrazione della cosa pubblica quanto per la parte tutoria, nei primi tempi dopo la sua fondazione l’Università di Pereto era regolata dalle “Costituzioni del Regno”   “Costituzioni di Melfi” emanate dallo Svevo Federico II° e stampate in Melfi nell’agosto del 1231.

Ad esse si aggiunsero, integrandole, modificandole o sostituendole, i “Capitoli del Regno” dei re Angioini, le “Prammatiche Aragonesi” ed i “Dispacci” dei re Borboni.
Insieme a queste leggi reali, di carattere primario, vigevano anche quelle di carattere secondario, ma sempre cogente, contenute nei “Bandi Generali” dei conti e dei duchi.
 

Il governo napoleonico abolì la feudalità e tutti i diritti con essa costituiti con decreti del 1 settembre 1806, 8 giugno 1807 e 3 dicembre 1808.

Con l’abolizione del ‘feudalesimo, il decreto 8 agosto 1806 promosse una diversa divisione del territorio, ripartì il regno in provincie, distretti, circondari (poi mandamenti) e comuni, ed assegnò Pereto, con le sue due frazioni di Rocca di Botte ed Oricola, alla provincia del II° Abruzzo ulteriore (come era in precedenza), al distretto di Avezzano (quando fu istituito il 14 maggio 1811) ed al circondario di Carsoli (dopo l’unificazione del regno d’Italia).

Nei comuni si formò una nuova amministrazione, detta Decurionato. A capo vi figura il Sindaco, nominato dal capo della Provincia, aiutato da cinque eletti.

Re Ferdinando IV veniva posto di nuovo a capo del Regno di Napoli.
Con la legge n.570 del 12 dicembre 1816 promulgò senza modificare nulla, l’ordinamento dato in precedenza dai Francesi.

Una legge del 12 dicembre 1816 regolò l’organizzazione amministrativa e pose a capo del Comune un Sindaco con le funzioni ad un tempo di ufficiale dello Stato Civile e di giudice conciliatore.
Il Sindaco veniva affiancato dal primo e secondo eletto, e dal Decurionato, ossia il corpo municipale deliberante incaricato di sovrintendere l’attività del comune.
 

Con l’unificazione del regno d’Italia, apposite leggi ridettero ai Comuni la loro autentica autonomia legislativa tendente a salvaguardare e perseguire i diritti e gli interessi della collettività, a soddisfarne i bisogni ed a regolarne le attività.
Il Sindaco, la Giunta municipale ed il Consiglio comunale, ispirandosi all’antica saggezza ed aiutandosi con l’esperienza dei vecchi, dovettero quindi formulare e pubblicare diversi regolamenti, che si aggiunsero alla già cospicua legislazione.